Bonus 5.0. In merito al credito d’imposta “Transizione 5.0”, il GSE effettuerà controlli di carattere tecnico, mentre l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli di carattere più prettamente fiscale con l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 17. Decreto Legislativo n.1, articolo 38. 19/2024 (Decreto istitutivo del bonus 5.0), art. Gli articoli 19 e 21 dello schema di decreto Mimit/Mef stabiliscono le modalità di controllo e recupero dei benefici.
- L’ esame formale effettuato in sede di ottenimento dei benefici disciplinati in questa materia. L’articolo 12 del DM (vedi Italia Oggi del 19/6) è affidato al GSE in forza della convenzione con Mimit (articolo 38, comma 20, sopra).
- L’esame andamentale (sostanziale) del diritto al premio è effettuato dal GSE stesso e coinvolge tutti gli aspetti tecnici che rappresentano i presupposti (oggettivi) dell’agevolazioni.
È opportuno ricordare che tali controlli possono già essere effettuati nel corso del processo autorizzativo menzionato nella suddetta tecnologia. 12.Art. L’articolo 19 del decreto ministeriale, infatti, prevede che le ispezioni di merito possano iniziare con la trasmissione della notifica preventiva di inizio progetto.
Bonus 5.0: GSE accordi con Mimit e Ade
Le ispezioni, secondo il piano di controllo definito nell’accordo con Mimit e Ade, saranno effettuate dal GSE. Tuttavia, l’ADE ha l’autorità di indagare e rilasciare documenti di reintegrazione. Se dall’ispezione risulta un uso improprio degli incentivi, il GSE è infatti tenuto a trasmettere all’ente una serie di informazioni (prerequisiti, mezzi di prova, ragioni legali della decadenza) affinché possa essere opportuno recuperare i documenti emessi.
Pertanto, trattandosi di accertamento tributario, la controversia rientrerà nell’ambito della giustizia tributaria, nel qual caso il GSE è parte necessaria (art. 38, comma 16, del D.Lgs. 19/2024). I GSE possono quindi agire nei limiti previsti nel piano di controllo concordato con Mimit ed Entrate. Questi ultimi dovranno avvalersi del GSE ogni qualvolta vogliano contestare gli incentivi in termini di requisiti “tecnici”. In altre parole, dovrebbe essere identificato da Ade. Nel corso di una verifica fiscale, le anomalie “tecniche” relative ai crediti d’imposta richiedono necessariamente l’intervento del GSE. A ben vedere, questo meccanismo consente di superare le questioni chiave che sorgono in altri crediti d’imposta (soprattutto tenendo conto degli accertamenti relativi alla valutazione dei crediti d’imposta per R&S).
Bonus 5.0: ispezioni del GSE
Le ispezioni del GSE possono essere effettuate:
- sulla base della documentazione ricevuta nel corso delle procedure menzionate nel’art.12 del decreto;
- presso le sedi aziendali beneficiarie o gli impianti produttivi dove sono stati attuati (o sono in fase di attuazione) i progetti agevolati.
L’articolo 19 del decreto ministeriale verifica la sussistenza dei requisiti tecnici per gli investimenti, la rispondenza degli interventi realizzati alle informazioni e ai dati forniti nella comunicazione con i requisiti del presente art. 12 e verificare che i risparmi energetici conseguiti siano coerenti con il budget. Il comma 4 dell’art.19 prevede che nel corso dell’iter ispettivo, il GSE possa acquisire ulteriore documentazione tecnica in possesso dell’impresa. Quando si fa riferimento alle “operazioni di ispezione”, è necessario chiarire se il GSE può richiedere (e ottenere) i suddetti documenti prima di un’ispezione o in assenza di un’ispezione. Tale regolamento prevede che i GSE possano, se necessario, richiedere ad altri enti pubblici ulteriore documentazione per dimostrare la sussistenza di determinati requisiti tecnici. Sembra quindi che le aziende non possano richiedere all’amministrazione (compresi gli enti locali) di fornire documenti già disponibili.